Art. 18.
(Modifica all'articolo 129 del codice
di procedura penale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 129 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

          «2. Quando dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato o non è preveduto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta, anche qualora sussistano le condizioni per la applicazione dell'oblazione, della prescrizione, ovvero dell'amnistia».